Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
L'azione civile dirivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.
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Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.
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L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
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Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e
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tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.
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L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio
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La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con
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Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio dì
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chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal
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Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la
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Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità
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deposito in cancelleria, unicamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.